Ufficiale, il Valsugana Basket si ritira dal campionato di Serie B Interregionale

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Il Valsugana Basket, partecipante al campionato di Serie B Interregionale ed inserita nella Division D, si è ritirata dal campionato. Di seguito le decisioni del Giudice Sportivo:

"Visti gli atti di gara e letto il rapporto arbitrale, rilevato che la società CORONA PLATINA S.S.D.R.L. - G.G. VALSUGANA (cod. FIP 007095), senza alcun preavviso, non si è presentata alla gara n. 129 del 02.02.2025 del campionato di serie B Interregionale contro la società FALCONSTAR BASKET SSD R.L. (cod. FIP 000217); rilevato che si tratta di rinuncia alla seconda gara consecutiva dello stesso campionato, intervenuta all’ultima partita di ritorno della prima fase; ritenuto che, ai sensi dell’art. 16 co. 1 Regolamento Esecutivo Gare, la rinuncia a due gare nella fase di qualificazione di un Campionato è considerata ritiro definitivo dal Campionato, con l’annullamento di tutte le gare precedentemente disputate in quella fase e l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 56 comma 2 del Regolamento di Giustizia.

visto l’art. 16 R.E. Gare, gli artt. 56 co. 2 e 44 Regol. Giustizia, le DOA 2024/2025 art. 71.1.1, l’art. 19 Regol. Esecutivo Tesseramenti, nonché il C.U. n. 814 del 12.06.2024 – Presidenza n. 42 (“Contributi a carico delle Società non professionistiche S.S. 2024/2025”);

P.Q.M.

prende atto del ritiro dal Campionato conseguente alla rinuncia alla seconda gara consecutiva nella prima fase e, conseguentemente, dispone l’esclusione della società CORONA PLATINA S.S.D.R.L. - G.G. VALSUGANA (cod. FIP 007095) dal campionato di serie B Interregionale;

- dispone l’annullamento di tutte le gare precedentemente disputate dalla società CORONA PLATINA S.S.D.R.L. - G.G. VALSUGANA (cod. FIP 007095); infligge alla società CORONA PLATINA S.S.D.R.L. – G.G. VALSUGANA (cod. FIP 007095) un’ammenda di € 10.200,00, pari a dodici volte quella prevista per la prima rinuncia dal Comunicato Ufficiale Contributi.

- infligge al rappresentante legale pro tempore sig. PIAZZA CARLO (presidente) la sanzione della inibizione per mesi 3 a decorrere dalla data odierna, fino al 04.05.2025. Dispone la trasmissione degli atti all’Ufficio Tesseramento Nazionale per quanto di competenza". 

 

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