Serie B Nazionale
6° di ritorno
GIRONE SUD
CRIFO WINES RUVO DI PUGLIA squalifica campo per 2 gare perchè alcuni tifosi locali venivano a contatto con un tesserato della squadra avversaria ( atleta Cucci V.) mentre quest'ultimo usciva dal campo a seguito di espulsione, anche per la mancata tempestiva estensione del tunnel di accesso agli spogliatoi. A seguito di ciò la gara veniva interrotta per alcuni minuti [art. 30,1 RG,art. 29,2B RG rec.]
CRIFO WINES RUVO DI PUGLIA ammenda di Euro 732.00 per offese collettive frequenti del pubblico locale verso un tesserato ben individuato della squadra avversaria (atleta Cucci V.) nonchè perchè un tifoso locale agitava in modo minaccioso l'asta di una bandiera senza provocare danni [art. 27,2 RG,art. 27,4bd RG rec.,art. 28,3 RG,art. 24,4 RG]
CRIFO WINES RUVO DI PUGLIA ammonizione per guasto delle attrezzature obbligatorie (mancato funzionamento di uno Stop Lamp) [art. 40,1a RG rec.]
CRIFO WINES RUVO DI PUGLIA ammenda di Euro 250.00 per la presenza di persone non autorizzate nel corridoio di collegamento tra il terreno di gioco e gli spogliatoi, sia a fine gara che successivamente all'espulsione dell'atleta Cucci V. della squadra avversaria [art. 38,1g RG rec.]
CRIFO WINES RUVO DI PUGLIA ammenda di Euro 250.00 per la ritardata estensione del tunnel di accesso agli spogliatoi [art. 38,1e RG rec.]
VALERIO CUCCI (LUISS ROMA) squalifica tesserato per 2 gare per comportamento offensivo e minaccioso verso il secondo arbitro a seguito del quale veniva espulso, nonchè per comportamento protestatario verso il pubblico della squadra locale, nei confronti del quale teneva un comportamento provocatorio, in reazione alle offese ricevute durante l'esecuzione di tiri liberi. Dopo essere stato espulso, non abbandonava immediatamente il terreno di gioco, continuando a fomentare la reazione del pubblico locale; in tale occasione entrava in contatto con alcuni tifosi,mentre usciva dal terreno di gioco. Veniva trattenuto dai compagni di squadra e anche grazie all'intervento tempestivo delle Forze dell'Ordine presenti, la situazione non degenerava, e la gara proseguiva fino al termine senza ulteriori incidenti. Nella determinazione della sanzione si è tenuto conto della circostanza attenuante della reazione ad un fatto ingiusto altrui [art. 33,1/1b RG rec.,art. 33,1/1c RG rec.,art. 33,1/1e RG rec.,art. 21,4a RG,art. 36 RG]
NPC RIETI SPORTHUB ammenda di Euro 333,00 per offese collettive frequenti dei tifosi locali agli arbitri [art. 27,4bd RG rec.,art. 24,4 RG]
BENACQUISTA ASSICURAZIONI LATINA BASKET ammenda di Euro 333.00 per offese collettive frequenti del pubblico locale verso gli arbitri [art. 27,4bd RG rec.,art. 24,4 RG]
SERGIO TRICARICO (BENACQUISTA ASSICURAZIONI LATINA BASKET) inibizione determinata per giorni 15 fino al 21/02/2025 per comportamento platealmente protestatario avverso le decisioni arbitrali, a seguito del quale veniva espulso. Terminata la gara, rientrava sul terreno di gioco continuando nelle plateali proteste verso gli arbitri, fomentando in tal modo la reazione del pubblico che fischiava all'indirizzo di arbitri e UDC all'uscita dal campo [art. 32,3 RG,art. 36 RG]