Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 57/2022, presentato, in data 28 luglio 2022, dalla società Eurobasket Roma S.S.D. a r.l. contro la Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), nonché contro la Lega Nazionale Pallacanestro, avverso e per l’annullamento del provvedimento di cui al C.U. n. 52 del 25 luglio 2022 (CFA N. 1) della Corte Federale d’Appello FIP, notificato, per il tramite della posta elettronica, in pari data, quale ultimo grado interno, ai sensi dell’art. 104, comma 1, e dell’art. 116, comma 3, R.G. FIP, con cui è stata confermata la decisione del Tribunale Federale Nazionale FIP, che aveva respinto il ricorso presentato dalla suddetta ricorrente avverso il provvedimento, di cui alla delibera n. 7, in C.U. n. 18 del 15 luglio 2022, assunta, in pari data, dal Consiglio Federale FIP, di non ammissione di detta affiliata al Campionato di Serie A 2 per l’anno sportivo 2022/2023.
Rigetta il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate in € 3.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIP. Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 12 agosto 2022.
IL PRESIDENTE e RELATORE
F.to Vito Branca